accollo di mutuo a carico del coniuge in comunione
legale non intervenuto in atto
Not. Enrico Maccarone
07.07.2001
Il T.U,
del 1905 sul credito fondiario prevedeva espressamente una rara ipotesi di
accollo liberatorio: la notifica dell'accollo all'istituito mutuante
regolarmente eseguita nei 60 gg. successivi all'atto di trasferimento produceva
come effetto la liberazione del debitore originario.
Negli anni ‘70 e ‘90 la
legislazione bancaria è stata profondamente rivisitata, e, se la ricostruzione
da me fatta è corretta, tale previsione di accollo liberatorio è venuta meno,
con la conseguenza che l'accollo di frazione di mutuo di credito fondiario è da
ritenersi attualmente "cumulativa", con l'effetto di aggiungere (e
non più sostituire) al debitore originario un nuovo debitore (in solido col
primo?).
Nella ipotesi, poi, di acquisto
effettuato con accollo di mutuo da persona sposata in regime di comunione
(assente il coniuge), può ipotizzarsi l'estensione dell'obbligazione a carico
del coniuge non intervenuto in atto?
Ho fatto un po' di ricerche, ma
con risultati molto modesti.